Decreto “Trasparenza”: Nuovi obblighi per i datori di lavoro

Trasporti 29/08/2022
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Il DLgs n.104/2022, cd. “Decreto Trasparenza”, in vigore dal 13 Agosto 2022, obbliga i datori di lavoro a nuovi e pesanti adempimenti.

Le aziende infatti dovranno comunicare per iscritto ai nuovi assunti una serie di informazioni aggiuntive rispetto al passato, riguardanti il rapporto di lavoro. Tale obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 Agosto 2022.

 

Al riguardo, il legislatore ha previsto che i suddetti termini di adempimento si applichino, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ai contratti di prestazione occasionale. E’ stato tuttavia previsto che, vista l’imminente scadenza di tale obbligo, le informazioni eventualmente non contenute nel contratto di assunzione o nel modello Unilav, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa.

 

Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni:

 

il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
la procedura, la forma ed i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

 

Escludendo le informazioni di cui sopra, i nuovi elementi oggetto della comunicazione che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti:

 

la programmazione del normale orario di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto prevede un’organizzazione del lavoro in tutto o in parte prevedibile;
informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente prevedibili;
modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio autorizzati.

 

Si fa presente che queste disposizioni si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° Agosto 2022: in questa fattispecie il datore di lavoro sarà tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta da parte del lavoratore. I datori di lavoro dovranno conservare la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

La violazione di tali obblighi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

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